Art. 1.

      1. Sono vietati su tutto il territorio dello Stato italiano l'abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi, quando si attuano con operazioni che comportano per gli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.
      2. Le macellazioni devono essere inderogabilmente precedute da stordimento degli animali e avvenire esclusivamente nei luoghi autorizzati dalle autorità competenti.
      3. Il Ministro della salute, sentiti le associazioni, gli organismi e le comunità religiose che operano a difesa dei diritti degli animali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina i casi in cui possono avvenire le macellazioni e gli abbattimenti di animali effettuati secondo riti religiosi ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
      4. Le autorità di controllo e di vigilanza dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali provvedono a vigilare sul rispetto delle norme recate dalla presente legge.